Registrazione marchi

La principale funzione del marchio d’impresa è quella di indicare ai consumatori la provenienza del prodotto/servizio da una determinata impresa, perciò il marchio, data la sua funzione di “segno distintivo”, deve consistere in un entità che sia idonea a trasmettere al consumatore un messaggio.

Possono essere registrati come marchio tutti i segni che sono suscettibili di essere rappresentati graficamente ed in particolare: parole – nomi di persone – lettere dell’alfabeto – cifre –– disegni – forma del prodotto – confezione del prodotto – combinazione di colori e tonalità cromatiche – suoni e jingles musicali – aromi.

La legge stabilisce delle condizioni di validità che debbono necessariamente sussistere in quanto la loro mancanza determina la nullità del marchio. In particolare i requisiti di registrabilità sono: Originalità, Novità e Liceità.

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Marchio Italiano

La domanda di registrazione di un marchio italiano deve essere depositata all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o, in alternativa, presso le Camere di Commercio locali, che provvederanno ad inoltrare la stessa all’Ufficio Centrale a Roma.

Marchio comunitario

Il marchio comunitario conferisce il diritto di esclusiva su un segno distintivo contemporaneamente in tutti i 27 paesi dell’Unione Europea, in modo indivisibile.

Marchio internazionale

In alternativa al marchio Comunitario, per l’estensione della protezione del marchio all’estero, è possibile utilizzare una procedura unificata di deposito regolata dall’Accordo e Protocollo di Madrid.